ONERI SICUREZZA | Consiglio di Stato su gare d'appalto
In tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni). Quest'obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del “principio di tassatività attenuata” delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del Codice Appalti. Lo ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015, nella quale si richiamano i pronunciamenti dell'Adunanza Plenaria in più occasioni– sentenze n. 9/2014 e n. 16/2014 nonché n. 3/2015 e n. 9/2015.
lunedì 11 gennaio 2016
venerdì 8 gennaio 2016
MUD: Pubblicato in Gazzetta il nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2016
Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015 recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016".
Con il decreto in argomento viene viene confermato il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 ed è precisato che il modello allegato al citato Dpcm 17/12/2014 dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
L’art. 8 del Decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modifica l’articolo 11, commi 3-bis e 9-bis, Decreto-legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013 e proroga l’entrata in vogore del SISTRI al 31/12/2016 con l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 260-bis del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dall’1 gennaio 2017, escluse quelle previste ai commi 1 e 2 (omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo «nei termini previsti» già applicabili dall’1 aprile 2015.
Ricordiamo poi che le recenti disposizioni di legge prevedono, da un lato, il dialogo telematico tra utenti e Pubbliche Amministrazioni e, dall'altro, l'archiviazione digitale di tutta la documentazione presentata dall'utenza agli Enti Pubblici. Si rende, dunque, sempre più necessario l'utilizzo della modalità telematica, con sottoscrizione mediante firma digitale, per la presentazione della denuncia MUD 2016, con scadenza ad aprile 2016, superando la modalità cartacea.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/12/2014 la cui validità è confermata dal Dpcm 21/12/2015 è completato, poi, dai seguenti 6 allegati:
Con il decreto in argomento viene viene confermato il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014 ed è precisato che il modello allegato al citato Dpcm 17/12/2014 dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
L’art. 8 del Decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, modifica l’articolo 11, commi 3-bis e 9-bis, Decreto-legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013 e proroga l’entrata in vogore del SISTRI al 31/12/2016 con l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 260-bis del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dall’1 gennaio 2017, escluse quelle previste ai commi 1 e 2 (omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo «nei termini previsti» già applicabili dall’1 aprile 2015.
Ricordiamo poi che le recenti disposizioni di legge prevedono, da un lato, il dialogo telematico tra utenti e Pubbliche Amministrazioni e, dall'altro, l'archiviazione digitale di tutta la documentazione presentata dall'utenza agli Enti Pubblici. Si rende, dunque, sempre più necessario l'utilizzo della modalità telematica, con sottoscrizione mediante firma digitale, per la presentazione della denuncia MUD 2016, con scadenza ad aprile 2016, superando la modalità cartacea.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/12/2014 la cui validità è confermata dal Dpcm 21/12/2015 è completato, poi, dai seguenti 6 allegati:
- Allegato 1 - Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 - Sezione rifiuti semplificata
- Allegato 3 - Sezione anagrafica
- Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica
- Allegato 5 - Codici catalogo europeo rifiuti
- Allegato 6 - Dati identificativi della dichiarazione
giovedì 7 gennaio 2016
Bando FIPIT 2016 - INAIL
Bando a sostegno delle piccole e micro imprese comprese quelle individuali per realizzare progetti di innovazione tecnologica nel settore del terziario, finalizzati ad introdurre nel processo produttivo un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. FIPIT 2015.
Il Presidente determina di approvare i "Criteri generali per l'attivazione della procedura di valutazione a graduatoria per l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e micro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. FIPIT 2015" che, allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione.
L’importo di euro 20.000.000,00 sarà imputato al cap. 386 Missione/Programma 3.1, del Bilancio di previsione 2015.
La determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della Direzione centrale prevenzione. Il bando a graduatoria ha l'obiettivo di sostenere le piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore del terziario per acquisto di impianti, macchine e attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I contributi oggetto del bando sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.lgs. n.123/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a graduatoria ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e s.m.i. I contributi rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" con riferimento ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.
L'importo dell'intero stanziamento per il bando a graduatoria è pari a euro 20.000.000,00.
Le risorse saranno ripartite a livello regionale/provinciale in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. L'agevolazione finanziaria sarà costituita da un contributo, in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 65% (sessantacinque per cento) dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese tecniche e al netto dell'I.V.A .Il progetto da finanziare prevede un contributo massimo erogabile fino a 50.000 euro e il contributo minimo ammissibile è pari ad euro 1.000,00. Sono ammesse al contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali dello stesso ed indispensabile per la sua completezza. Sono ammessi a contributo progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature finalizzati ad introdurre nel processo produttivo complessivo un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. I progetti presentati devono essere accompagnati da una dichiarazione emessa da Ente bilaterale o Organismo paritetico del settore di riferimento che attesti l'efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
I soggetti destinatari del finanziamento sono le piccole e micro imprese operanti nel settore del terziario, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
La Direzione Regionale/provinciale di competenza dà comunicazione all'impresa della concessione o meno del contributo. Ciascuna impresa può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo richiesto.
Da scaricare sul sito INAIL:Testo integrale della determina del Presidente n. 468 del 17 dicembre 2015 (.pdf - 72,9 kb) Allegato alla determina del Presidente n. 468 del 17 dicembre 2015 (.pdf - 300 kb)
lunedì 4 gennaio 2016
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI CON LE SOLITE REPRESSIONI PER I DATORI DI LAVORO
NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI NON POTEVANO MANCARE LE SOLITE VERGOGNOSE MISURE REPRESSIVE
Il D. Lgs. n. 151/2015 ha previsto delle modifiche al T.U. sulla sicurezza e sugli adempimenti del datore di lavoro in materia di infortuni.
La prima modifica riguarda i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.
Infatti, le disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio solo laddove tale prestazione sia resa a favore di un imprenditore o di un professionista. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi si applicherà il regime previsto per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi.
Infatti, le disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio solo laddove tale prestazione sia resa a favore di un imprenditore o di un professionista. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi si applicherà il regime previsto per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi.
Inoltre, il datore di lavoro che operi nelle imprese fino a 5 lavoratori non potrà più svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, qualora abbia affidato la carica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a persone interne all’azienda.
L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica;
- mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il D. Lgs. n. 151/2015 ha previsto anche che dal 23 dicembre 2015 sarà abolito l’obbligo di tenuta vidimazione del registro infortuni e dal 22 marzo 2016 in caso di infortunio (o malattia professionale) il datore di lavoro non ha più l’obbligo di trasmettere il certificato medico, il quale verrà trasmesso all’Inail direttamente dal medico o dalle strutture sanitarie competenti (nella denuncia telematica di infortunio dovrà pertanto solo indicare i riferimenti al certificato medico già inviato).
Inoltre, il datore di lavoro non sarà più tenuto a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni occorsi. Il suddetto obbligo rimane solo in caso di incidenti mortali o con prognosi superiore ai 30 giorni.
interpelli al Ministero del lavoro - risposte del 29/12/2015 INTERPELLO N. 13 - 14 - 15 - 16
29 dicembre 2015
Interpello in materia di salute e sicurezza
QUESITI DI INTERESSE COMUNE ED IN ARTICOLARE PER I COORDINATORI
- I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)
- La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo
- La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
- Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
DI SEGUITO I QUESITI
mercoledì 30 dicembre 2015
Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2015, n. 50070
una sentenza che fa riflettere
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2015, n. 50070 - Le norme di sicurezza mirano a
tutelare anche in ordine ad incidenti derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia del
lavoratore. Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta
Secondo principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione
antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che
possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento
anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a
cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in
generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo
quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni
attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile
rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile
intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al
comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore,
posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal
caso, eccezionale ed imprevedibile
di seguito la sentenza
PUBBLICAZIONE SUVA PROF: DOMANDE E RISPOSTE SUL RUMORE
PUBBLICAZIONE SUVA PROF: DOMANDE E RISPOSTE SUL RUMORE
interessante pubblicazione della SUVA sul rumore che contiene una serie di questionari da poter somministrare ai lavoratori
di seguito trovate tutto il materiale
saluto Geom. Moreno Tini
interessante pubblicazione della SUVA sul rumore che contiene una serie di questionari da poter somministrare ai lavoratori
di seguito trovate tutto il materiale
saluto Geom. Moreno Tini
lunedì 28 dicembre 2015
SCHEMI PERIZIE MODELLO B1 - B2 - B3 BANDO ISI INAIL 2015
GLI SCHEMI DELLE PERIZIE GIURATE
di seguito troverete il modello B1 - B2 - B3 relativamente agli schemi di perizia giurata da redigere.
- il modello B1 deve essere utilizzato per i progetti di investimento
- il modello B2 deve essere utilizzato per i progetti inerenti i modelli di organizzazione
- il modello B3 deve essere utilizzato per i progetti per l'amianto
come sapete le perizie devono essere eseguite da tecnici abilitati e competenti nei singoli progetti.....
la cosa migliore su taluni progetti più complessi è quella di aiutarsi con relazione tecnica allegata.
segnalo soprattutto l'amianto dove bisogna essere abilitati ma soprattutto l'azienda che esegue i lavori deve essere iscritto obbligatoriamente in cat. 10A e 10B Albo Smaltitori Rifiuti
su questa cosa fate attenzione perchè presumo che non accettino offerte scritte da altre aziende.
fate attenzione perchè ogni sede regionale INAIL potrebbe richiedere cose diverse per la stessa tipologia di intervento
se avrete dei problemi o vorrete delucidazioni potrete scrivere dei commenti ai quali cercherò di rispondere nel miglior modo che mi è possibile
saluto Geom. Moreno Tini
AVVISO PUBBLICO INAIL ISI 2015
BANDO ISI I.N.A.I.L. 2015
All'interno sulle pagine troverete il nuovo AVVISO PUBBLICO I.N.A.I.L. a valere per gli investimenti sulla sicurezza dei lavoratori
all'interno sulle pagine troverete anche:
- allegato 1 - 2 - 3 che rappresentano le specifiche per i progetti suddivisi in:
- progetto di investimento
- progetti per l'adozione di modelli di gestione della sicurezza
- progetti per la bonifica dell'amianto
per il progetto 3 - amianto saranno inoltrate alcune delucidazioni all'INAIL per capire cosa siano gli accessori e se il controsoffitto è possibile computarlo come bonifica a se stante e quindi anche come ricopertura a se stante
per il progetto 1 fate molta attenzione a:
- il rumore se non è presente sui libretti il livello di pressione acustica si deve eseguire una valutazione in base a specifica norma UNI
- per le vibrazioni possono essere richieste valutazioni integrative di raffronto tra il vecchio ed il nuovo rispetto a quanto indicato nel D.V.R.
- per la movimentazione dei carichi leggete con attenzione quanto riportato nelle tabelle e considerate che deve essere presente la valutazione del rischio specifica
in tutti e 3 i casi è chiaro come dal DVR deve risultare il superamento del livello inferiore di azione pena la inammissibilità del progetto
man mano che l'ENTE risponderà a domande specifiche verranno immesse nel blog.
lunedì 30 novembre 2015
Ministero del lavoro nota n. 19570 del 16 novembre 2015
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – Chiarimenti ministeriali
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – Chiarimenti ministeriali
Con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, il Ministero del lavoro chiarisce, in merito alle sanzioni in materia di lavoro “in nero” nel settore dell’edilizia, la tempistica riguardante gli adempimenti di carattere prevenzionistico (visita medica, formazione e informazione) che il datore di lavoro deve effettuare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale eventualmente adottato. In particolare, è possibile revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.
sabato 28 novembre 2015
Buonasera a tutti
creo questo blog per poter mettere a disposizione dei professionisti e chi si occupa in generale di sicurezza lavoro e cantieri sia del materiale informativo che per aprire discussioni e forum sulla sicurezza lavoro e nel cantieri temporanei e mobili
spero di poter dare il mio modesto contributo sia in termini di materiale che notizie utili nonchè di poter sviluppare il più possibile discussioni di approfondimento della materia
per adesso saluto tutti cordialmente
creo questo blog per poter mettere a disposizione dei professionisti e chi si occupa in generale di sicurezza lavoro e cantieri sia del materiale informativo che per aprire discussioni e forum sulla sicurezza lavoro e nel cantieri temporanei e mobili
spero di poter dare il mio modesto contributo sia in termini di materiale che notizie utili nonchè di poter sviluppare il più possibile discussioni di approfondimento della materia
per adesso saluto tutti cordialmente
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