NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI NON POTEVANO MANCARE LE SOLITE VERGOGNOSE MISURE REPRESSIVE
Il D. Lgs. n. 151/2015 ha previsto delle modifiche al T.U. sulla sicurezza e sugli adempimenti del datore di lavoro in materia di infortuni.
La prima modifica riguarda i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.
Infatti, le disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio solo laddove tale prestazione sia resa a favore di un imprenditore o di un professionista. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi si applicherà il regime previsto per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi.
Infatti, le disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio solo laddove tale prestazione sia resa a favore di un imprenditore o di un professionista. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi si applicherà il regime previsto per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi.
Inoltre, il datore di lavoro che operi nelle imprese fino a 5 lavoratori non potrà più svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, qualora abbia affidato la carica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a persone interne all’azienda.
L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica;
- mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il D. Lgs. n. 151/2015 ha previsto anche che dal 23 dicembre 2015 sarà abolito l’obbligo di tenuta vidimazione del registro infortuni e dal 22 marzo 2016 in caso di infortunio (o malattia professionale) il datore di lavoro non ha più l’obbligo di trasmettere il certificato medico, il quale verrà trasmesso all’Inail direttamente dal medico o dalle strutture sanitarie competenti (nella denuncia telematica di infortunio dovrà pertanto solo indicare i riferimenti al certificato medico già inviato).
Inoltre, il datore di lavoro non sarà più tenuto a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni occorsi. Il suddetto obbligo rimane solo in caso di incidenti mortali o con prognosi superiore ai 30 giorni.
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