La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di decesso di un operaio per caduta dall’alto in un cantiere “sotto soglia“, ossia un cantiere in cui è presente una sola impresa e l’entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno.
Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo i 2 committenti di un fabbricato; successivamente la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di uno dei due che risultava estraneo alle attività di cantiere e conferma la sentenza per l’altro committente.
Il giudizio della Corte di Appello di Napoli
La corte di Appello aveva condannato i due committenti per il reato di omicidio colposo, in quanto responsabili del decesso di un operaio avvenuto in un cantiere “sotto soglia” per una caduta dall’alto.
In particolare, il cantiere in questione risultava irregolare per una serie di motivi:
- presenza di manodopera non autorizzata
- mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
- mancato allestimento di opere provvisionali
- non era stato adottato il Piano di sicurezza (Pos)
Secondo la Corte era compito del responsabile dei lavori accertarsi della regolarità documentale dell’impresa appaltatrice, quindi assicurarsi che questa rispettasse la normativa in termini di sicurezza sul cantiere.
Pertanto i 2 committenti risultavano colpevoli per il reato di omicidio colposo.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da uno dei 2 committenti, in quanto costui non risultava partecipe all’attività di cantiere, ma era solo un finanziatore dell’opera.
Gli ermellini confermano la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” il committente ha la possibilità di designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.
Secondo la Corte, dunque, era competenza del committente assicurarsi innanzitutto dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e verificare in corso d’opera che la stessa rispettasse gli obblighi di legge in termini di sicurezza.
Inoltre, era dovere del committente sospendere i lavori per tutelare la sicurezza degli operai e delle altre figure presenti sul cantiere, essendo evidente la non osservanza delle norme da parte dell’impresa.
La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente.
DI SEGUITO LA SENTENZA COMPLETA
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