Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie dì illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 6 del 5 febbraio 2016
D.Lgs. n. 8/2016 recante "'diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell 'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67" - prime indicazioni operative. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, fornisce, agli ispettori, alcune indicazioni operative sulle nuove sanzioni amministrative per talune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale, in vigore dal 6 febbraio 2016, ed introdotte dalle norme di depenalizzazione di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Al riguardo, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le moditiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni .
Il D.Lgs. n. 8/2016, è in vigore dal 6 febbraio 2016.
Campo di applicazione
Ai sensi dell ' art. 1 , comma 1, del Decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l'applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato .
Sono, invece, esclusi dall 'ambito di applicazione del Decreto, i reati previsti dal codice penale, tàtto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell'elenco allegato al Decreto.
ln proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:
quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all 'entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);
quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti rispettivamente l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all ' autorità amministrativa (regime intertemporale).
Al riguardo, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le moditiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni .
Il D.Lgs. n. 8/2016, è in vigore dal 6 febbraio 2016.
Campo di applicazione
Ai sensi dell ' art. 1 , comma 1, del Decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l'applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato .
Sono, invece, esclusi dall 'ambito di applicazione del Decreto, i reati previsti dal codice penale, tàtto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell'elenco allegato al Decreto.
ln proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:
quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all 'entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);
quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti rispettivamente l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all ' autorità amministrativa (regime intertemporale).
Nessun commento:
Posta un commento
commento blogger