sabato 13 febbraio 2016

SEMINARIO COLLEGIO GEOMETRI PERUGIA 16/02/2016 PER IL BANDO INAIL


LA DEPENALIZZAZIONE DELLA l. 67/04 NON TOCCA I REATI PENALI DEL D.LGS. 81/08

Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie dì illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 6 del 5 febbraio 2016

D.Lgs. n. 8/2016 recante "'diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell 'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014. n. 67" - prime indicazioni operative. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, fornisce, agli ispettori, alcune indicazioni operative sulle nuove sanzioni amministrative per talune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale, in vigore dal 6 febbraio 2016, ed introdotte dalle norme di depenalizzazione di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Al riguardo, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le moditiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni .
Il D.Lgs. n. 8/2016, è in vigore dal 6 febbraio 2016.

Campo di applicazione
Ai sensi dell ' art. 1 , comma 1, del Decreto in esame sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che, nelle forme aggravate, prevedono l'applicazione della sola pena detentiva, oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato .
Sono, invece, esclusi dall 'ambito di applicazione del Decreto, i reati previsti dal codice penale, tàtto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le fattispecie di reato indicate nell'elenco allegato al Decreto.
ln proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione del tempus commissi delicti:
quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente all 'entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);
quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti rispettivamente l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all ' autorità amministrativa (regime intertemporale).

lunedì 8 febbraio 2016

Coordinatore per l'esecuzione lavori sentenza cassazione penale del 21/01/2016

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(Cass. pen., sez. III, n. 2609 del 21/01/16)II coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92.
Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
Le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.

di seguito la sentenza







CASSAZIONE PENALE: INFORTUNIO PER SPOSTAMENTO TRABATTELLO CON UOMO A BORDO

ED ECCO LA SOLITA SENTENZA 
Con la sentenza n. 47742 del 2 dicembre 2015 la Corte di Cassazione Penale risponde al ricorso dell’amministratore unico, nonché responsabile tecnico di una ditta di impiantistica, giudicato e condannato per aver omesso di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente; nello specifico, per non aver disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. 

Durante i lavori di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica sulla soffittatura di un centro commerciale in costruzione il lavoratore rimaneva posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote mentre un collega spostava l'attrezzatura verso una nuova posizione di lavoro spingendola manualmente; improvvisamente, a causa di un’irregolarità nel pavimento, il trabattello si ribaltava determinando la caduta a terra da un’altezza di circa 4 metri del lavoratore, riportando lesioni personali gravi, consistenti in ematoma epidurale traumatico.

La Corte respinge il ricorso in quanto le motivazioni presentate dal ricorrente sono infondate. Infatti non sono state portate prove sufficienti a dimostrare l’avvenuta formazione del lavoratore. Inoltre il ricorrente sostiene che il lavoratore avrebbe dovuto scendere dal trabattello e spostarlo per poi risalirvi in tutta sicurezza, affermazione che contrasta con gli eventi e che non solleva il datore di lavoro dai sui obblighi di sorveglianza e supervisione, in quanto avrebbe dovuto comunque inibire quel comportamento.

Infine la Corte segnala come la sentenza impugnata rispetti il principio consolidato nella giurisprudenza in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia. Infatti “il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Con tale dichiarazione la Corte rimarca che la condotta del lavoratore non poteva ritenersi estranea alla mansione alla quale era stato adibito il lavoratore, e pertanto il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere i rischi, peraltro noti alla letteratura tecnica, connessi all’utilizzo del trabattello e provvedere ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, informarne i lavoratori e vigilare affinché tali misure fossero applicate.

di seguito il testo completo della Sentenza n. 47742 del 2 dicembre 2015 della Corte di Cassazione Penale: