mercoledì 30 dicembre 2015

Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2015, n. 50070


una sentenza che fa riflettere

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2015, n. 50070 - Le norme di sicurezza mirano a
tutelare anche in ordine ad incidenti derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia del
lavoratore. Quando il comportamento del lavoratore diventa causa sopravvenuta


Secondo principio ripetutamente affermato, poiché le norme di prevenzione
antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che
possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento
anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a
cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in
generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo
quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni
attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile
rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile
intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al
comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore,
posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal
caso, eccezionale ed imprevedibile

di seguito la sentenza







PUBBLICAZIONE SUVA PROF: DOMANDE E RISPOSTE SUL RUMORE

PUBBLICAZIONE SUVA PROF: DOMANDE E RISPOSTE SUL RUMORE

interessante pubblicazione della SUVA sul rumore che contiene una serie di questionari da poter somministrare ai lavoratori
di seguito trovate tutto il materiale
saluto Geom. Moreno Tini




























































































lunedì 28 dicembre 2015

SCHEMI PERIZIE MODELLO B1 - B2 - B3 BANDO ISI INAIL 2015

GLI SCHEMI DELLE PERIZIE GIURATE

di seguito troverete il modello B1 - B2 - B3 relativamente agli schemi di perizia giurata da redigere.
  1. il modello B1 deve essere utilizzato per i progetti di investimento
  2. il modello B2 deve essere utilizzato per i progetti inerenti i modelli di organizzazione
  3. il modello B3 deve essere utilizzato per i progetti per l'amianto
come sapete le perizie devono essere eseguite da tecnici abilitati e competenti nei singoli progetti.....
la cosa migliore su taluni progetti più complessi è quella di aiutarsi con relazione tecnica allegata.

segnalo soprattutto l'amianto dove bisogna essere abilitati ma soprattutto l'azienda che esegue i lavori deve essere iscritto obbligatoriamente in cat. 10A e 10B Albo Smaltitori Rifiuti 
su questa cosa fate attenzione perchè presumo che non accettino offerte scritte da altre aziende.

fate attenzione perchè ogni sede regionale INAIL potrebbe richiedere cose diverse per la stessa tipologia di intervento

se avrete dei problemi o vorrete delucidazioni potrete scrivere dei commenti ai quali cercherò di rispondere nel miglior modo che mi è possibile

saluto Geom. Moreno Tini























AVVISO PUBBLICO INAIL ISI 2015


BANDO ISI I.N.A.I.L. 2015 


All'interno sulle pagine troverete il nuovo AVVISO PUBBLICO I.N.A.I.L. a valere per gli investimenti sulla sicurezza dei lavoratori
all'interno sulle pagine troverete anche:

- allegato 1 - 2 - 3  che rappresentano le specifiche per i progetti suddivisi in:

  1. progetto di investimento
  2. progetti per l'adozione di modelli di gestione della sicurezza
  3. progetti per la bonifica dell'amianto
per il progetto 3 - amianto saranno inoltrate alcune delucidazioni all'INAIL per capire cosa siano gli accessori e se il controsoffitto è possibile computarlo come bonifica a se stante e quindi anche come ricopertura a se stante

per il progetto 1 fate molta attenzione a:
  • il rumore se non è presente sui libretti il livello di pressione acustica si deve eseguire una valutazione in base a specifica norma UNI
  • per le vibrazioni possono essere richieste valutazioni integrative di raffronto tra il vecchio ed il nuovo rispetto a quanto indicato nel D.V.R.
  • per la movimentazione dei carichi leggete con attenzione quanto riportato nelle tabelle e considerate che deve essere presente la valutazione del rischio specifica
in tutti e 3 i casi è chiaro come dal DVR deve risultare il superamento del livello inferiore di azione pena la inammissibilità del progetto

man mano che l'ENTE risponderà a domande specifiche verranno immesse nel blog.

lunedì 30 novembre 2015

Ministero del lavoro nota n. 19570 del 16 novembre 2015
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – Chiarimenti ministeriali
Con la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, il Ministero del lavoro chiarisce, in merito alle sanzioni in materia di lavoro “in nero” nel settore dell’edilizia, la tempistica riguardante gli adempimenti di carattere prevenzionistico (visita medica, formazione e informazione) che il datore di lavoro deve effettuare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale eventualmente adottato. In particolare, è possibile revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

sabato 28 novembre 2015

Buonasera a tutti
creo questo blog per poter mettere a disposizione dei professionisti e chi si occupa in generale di sicurezza lavoro e cantieri sia del materiale informativo che per aprire discussioni e forum sulla sicurezza lavoro e nel cantieri temporanei e mobili
spero di poter dare il mio modesto contributo sia in termini di materiale che notizie utili nonchè di poter sviluppare il più possibile discussioni di approfondimento della materia
per adesso saluto tutti cordialmente