Moreno Tini sicurezza lavoro e cantieri
mercoledì 14 marzo 2018
martedì 13 febbraio 2018
giovedì 28 dicembre 2017
mercoledì 27 dicembre 2017
BANDO ISI INAIL 2017 - A VALERE PER L'ANNO 2018
Bando ISI INAIL 2017 (termine 2018)
Con l’Avviso pubblico Isi 2017 INAIL mette a disposizione € 249.406.358 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Obiettivi del bando
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Destinatari dei finanziamenti
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.
Progetti ammessi
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)
- a Riduzione del rischio chimico
- b Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
- c Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
- d Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
- e Riduzione del rischio biologico
- f Riduzione del rischio di caduta dall’alto
- g Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
- h Riduzione del rischio sismico
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1)
- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07
- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti
Sociali - Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato
- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato
- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2)
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti
- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi
- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi
- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4)
- SETTORE LEGNO
a Riduzione del rischio da polveri di legno
b Riduzione del rischio infortunistico-meccanico - SETTORE MATERIALI CERAMICI
c Riduzione del rischio di esposizione a polveri
d Riduzione del rischio infortunistico-meccanico
e Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
- SETTORE LEGNO
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).
sabato 10 giugno 2017
giovedì 8 giugno 2017
LINEE GUIDA DEL CNI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione
Il CNI, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede , dopo una fattiva e concreta collaborazione con numerosi Ordini provinciali e con il Genio Militare di Padova e Caserta , ha approvato, nel corso della seduta del 17/05/2017, le allegate "Linee Guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi". Esse sono finalizzate ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all'obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (obi).
Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e sS.mm. come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi .
Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili. Il CNI è consapevole della necessità di intervenire sui soggetti istituzionali per correggere alcuni aspetti dell'attuale disposto normativo, come ad esempio:
l'impossibilità da parte dei professionisti interessati di avere accesso alla documentazione cartografica richiamata nell'Interpello n.14/2015 in larga parte del territorio del nostro Paese;
la necessità di attribuire al committente un ruolo attivo finalizzato ad una valutazione precoce del rischio di rinvenimento obi.
Su questi due temi il CNI, unitamente al GdL Sicurezza, appronterà una serie di iniziative ed incontri con gli enti e le istituzioni competenti al fine di avanzare le adeguate proposte migliorative all'attuale disposto normativo.
Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli dell’81/08:
art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);
art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
art. 100 comma1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
art. 104 - (Modalità attuative di particolari obblighi)
allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori)
allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento)
Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e sS.mm. come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi .
Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili. Il CNI è consapevole della necessità di intervenire sui soggetti istituzionali per correggere alcuni aspetti dell'attuale disposto normativo, come ad esempio:
l'impossibilità da parte dei professionisti interessati di avere accesso alla documentazione cartografica richiamata nell'Interpello n.14/2015 in larga parte del territorio del nostro Paese;
la necessità di attribuire al committente un ruolo attivo finalizzato ad una valutazione precoce del rischio di rinvenimento obi.
Su questi due temi il CNI, unitamente al GdL Sicurezza, appronterà una serie di iniziative ed incontri con gli enti e le istituzioni competenti al fine di avanzare le adeguate proposte migliorative all'attuale disposto normativo.
Dal 26 giugno 2016, con l’entrata in vigore di tutte le modifiche al testo unico sulla sicurezza, introdotte con la citata Legge 177, i principali riferimenti normativi sono i seguenti articoli dell’81/08:
art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi);
art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione);
art. 100 comma1 (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
art. 104 - (Modalità attuative di particolari obblighi)
allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per i lavoratori)
allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di sicurezza e coordinamento)
lunedì 29 maggio 2017
lunedì 22 maggio 2017
mercoledì 17 maggio 2017
IL DRAMMA DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE
"Va Pensiero sulle ali d'orate...." componeva il Verdi
Forse la scriveva per voler ricordare ai nostri politicanti che esistono anche le popolazioni terremotate......
Gli infami continuano a fare ordinanze che allungano i tempi della ricostruzione dicendo che hanno soldi ma in realtà non hanno stanziato un centesimo sulla ricostruzione e sulla sistemazione in loco delle popolazioni
Noi li abbiamo aiutati mentre questo Governo infame li ha solo raggirati....
Ormai neanche il Papa si ricorda più di loro forse perchè i migranti rendono meglio.....
Quando i nostri migranti partivano per le miniere del Belgio e della Germania o con le navi a cercar fortuna nelle Americhe guardavano la loro casa pensando se mai l'avessero rivista...
Oggi sono loro, i nostri terremotati che iniziano a pensare seriamente che mai rivedranno ricostruita la loro terra.....
"oh terra dell'Emilia tu che ci hai mandato un servo del potere dacci una mano e riprenditi l'impostore"
PER NON DIMENTICARE
Forse la scriveva per voler ricordare ai nostri politicanti che esistono anche le popolazioni terremotate......
Gli infami continuano a fare ordinanze che allungano i tempi della ricostruzione dicendo che hanno soldi ma in realtà non hanno stanziato un centesimo sulla ricostruzione e sulla sistemazione in loco delle popolazioni
Noi li abbiamo aiutati mentre questo Governo infame li ha solo raggirati....
Ormai neanche il Papa si ricorda più di loro forse perchè i migranti rendono meglio.....
Quando i nostri migranti partivano per le miniere del Belgio e della Germania o con le navi a cercar fortuna nelle Americhe guardavano la loro casa pensando se mai l'avessero rivista...
Oggi sono loro, i nostri terremotati che iniziano a pensare seriamente che mai rivedranno ricostruita la loro terra.....
"oh terra dell'Emilia tu che ci hai mandato un servo del potere dacci una mano e riprenditi l'impostore"
PER NON DIMENTICARE
giovedì 20 aprile 2017
lunedì 6 marzo 2017
ABILITAZIONE GUIDA MACCHINE AGRICOLE PROROGA SCADENZE
ABILITAZIONE GUIDA MACCHINE AGRICOLE PROROGA SCADENZE
Si segnala che la scadenza prevista per il 12 marzo 2017 per l’effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui appunto 9.4 dell’accordo Stato Regioni n. 53/12 è differita al 31 dicembre 2018.
La Cia - Agricoltori Italiani aveva presentato una serie di emendamenti e due di questi sono stati accolti comportando due importanti novità. La prima è che l'entrata in vigore dell'obbligo di conseguimento del patentino per l'uso delle macchine agricole è stata fatta slittare al 31 dicembre 2017. Entro un anno da questa scadenza, quindi entro il 31 dicembre 2018 dovranno quindi essere effettuati i corsi di aggiornamento per il rilascio delle abilitazioni.
La seconda proroga riguarda invece le abilitazioni per la prevenzione antincendi, che slittano al 7 ottobre 2017.
Ci si riferisce quindi ai lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli.
Di seguito riportiamo il testo dell'art. 3, comma 2-ter, così come modificato dal Disegno di legge del 16 febbraio 2017:
2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
La Cia - Agricoltori Italiani aveva presentato una serie di emendamenti e due di questi sono stati accolti comportando due importanti novità. La prima è che l'entrata in vigore dell'obbligo di conseguimento del patentino per l'uso delle macchine agricole è stata fatta slittare al 31 dicembre 2017. Entro un anno da questa scadenza, quindi entro il 31 dicembre 2018 dovranno quindi essere effettuati i corsi di aggiornamento per il rilascio delle abilitazioni.
La seconda proroga riguarda invece le abilitazioni per la prevenzione antincendi, che slittano al 7 ottobre 2017.
Ci si riferisce quindi ai lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli.
Di seguito riportiamo il testo dell'art. 3, comma 2-ter, così come modificato dal Disegno di legge del 16 febbraio 2017:
2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
sabato 4 marzo 2017
Lista di controllo per il sovraccarico biomeccanico
Lista di controllo per il sovraccarico biomeccanico
una check-list del Servizio Prevenzione Sicurezza MO49 Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica – Regione E.R. – SPSAL RE ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DEGLI OPERATORI
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora però non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati e fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi
I disturbi muscolo-scheletrici da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, le evidenze di relazione causale con le attività lavorative e la sorveglianza sanitaria. In particolare per sovraccarico biomeccanico “s’intende il fatto che le strutture delle articolazioni delle braccia (tendini, nervi, vasi sanguigni ecc.), sono ‘progettate’ per effettuare dei movimenti con una soglia limite di velocità, di durata, di posture, di applicazione di forza ecc.”. E riguardo ai movimenti ripetitivi, i compiti ciclici ripetitivi “sono presenti nelle attività in cui il lavoratore effettua la stessa sequenza d’azione, con un inizio ed una fine, che si ripete in modo ciclico”.
Ecco alcuni elementi utili per comprendere la problematica del sovraccarico biodinamico e dei movimenti ripetitivi:
- fattori di rischio: vi sono (come riportato dal NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health) fattori di rischio principali che “possono causare o esacerbare le patologie dell’arto superiore (forza, postura, ripetitività, vibrazioni)” e fattori di rischio modificanti che “possono aggravare il livello ed il tipo del danno sulle strutture articolari, muscolari, nervose e vascolari dell’arto superiore (intensità, durata, tempi di recupero e esposizione al freddo)”;
- forza: vi è “evidenza di relazione causale tra forza e sindrome del tunnel carpale, tendiniti mano polso, patologia del collo”, ma “scarsa evidenza della relazione tra forza e patologie del gomito” E per la sindrome del tunnel carpale “la forza risulta fattore di rischio solamente se associata alla ripetitività, mentre, da sola, non sembra essere correlata alla sindrome del tunnel carpale”
- plausibilità biologica (“la conoscenza di un già noto o comunque ragionevole meccanismo di sviluppo del danno, rinforza il riconoscimento della causalità”) in relazione alla forza: “applicazioni elevate di forza sono in grado di causare lesioni alle strutture muscolari, tendinee e legamentose”;
- posture incongrue: “sono deviazioni articolari estreme rispetto alla posizione neutrale”. Vi è “correlazione con le patologie della spalla e dei tendini del segmento mano-polso e forte correlazione
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora però non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati e fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi
I disturbi muscolo-scheletrici da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, le evidenze di relazione causale con le attività lavorative e la sorveglianza sanitaria. In particolare per sovraccarico biomeccanico “s’intende il fatto che le strutture delle articolazioni delle braccia (tendini, nervi, vasi sanguigni ecc.), sono ‘progettate’ per effettuare dei movimenti con una soglia limite di velocità, di durata, di posture, di applicazione di forza ecc.”. E riguardo ai movimenti ripetitivi, i compiti ciclici ripetitivi “sono presenti nelle attività in cui il lavoratore effettua la stessa sequenza d’azione, con un inizio ed una fine, che si ripete in modo ciclico”.
Ecco alcuni elementi utili per comprendere la problematica del sovraccarico biodinamico e dei movimenti ripetitivi:
- fattori di rischio: vi sono (come riportato dal NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health) fattori di rischio principali che “possono causare o esacerbare le patologie dell’arto superiore (forza, postura, ripetitività, vibrazioni)” e fattori di rischio modificanti che “possono aggravare il livello ed il tipo del danno sulle strutture articolari, muscolari, nervose e vascolari dell’arto superiore (intensità, durata, tempi di recupero e esposizione al freddo)”;
- forza: vi è “evidenza di relazione causale tra forza e sindrome del tunnel carpale, tendiniti mano polso, patologia del collo”, ma “scarsa evidenza della relazione tra forza e patologie del gomito” E per la sindrome del tunnel carpale “la forza risulta fattore di rischio solamente se associata alla ripetitività, mentre, da sola, non sembra essere correlata alla sindrome del tunnel carpale”
- plausibilità biologica (“la conoscenza di un già noto o comunque ragionevole meccanismo di sviluppo del danno, rinforza il riconoscimento della causalità”) in relazione alla forza: “applicazioni elevate di forza sono in grado di causare lesioni alle strutture muscolari, tendinee e legamentose”;
- posture incongrue: “sono deviazioni articolari estreme rispetto alla posizione neutrale”. Vi è “correlazione con le patologie della spalla e dei tendini del segmento mano-polso e forte correlazione
con i disturbi del collo. Evidenza di correlazioni tra posture incongrue singolarmente considerate e patologie del gomito e sindrome del tunnel carpale (videoterminalisti). Correlazione forte se le posture incongrue sono combinate con altri fattori di rischio come la forza e la ripetitività”;
- ripetitività: “la plausibilità biologica dell’azione della ripetitività come fattore di rischio è stata dimostrata sperimentalmente come fattore di rischio principale che come fattore di rischio modificante soprattutto se in combinazione con altri fattori di rischio, quali la forza e le posture incongrue”;
- durata: “per gli esposti per più di 20 ore settimanali ad attività che richiedono il mantenimento del polso in flessione i rapporti di prevalenza sono risultati 8.7 volte maggiori rispetto ai non esposti e circa 3 volte maggiori rispetto agli esposti fino a 20 ore settimanali”. E la limitazione dell’esposizione giornaliera a 4 ore “può ridurre il rischio di sindrome del tunnel carpale di 2-3 volte (De Krom)”;
- profilo temporale: “nelle attività lavorative altamente ripetitive che richiedono un impegno limitato di forza, a causa della loro bassa soglia di attivazione, vengono reclutate prevalentemente fibre muscolari di tipo I, più lente e meno affaticabili delle fibre veloci di tipo II. Il loro reclutamento, con un impiego limitato di forza, permette un’attività prolungata nel tempo, senza insorgenza di fatica muscolare. La mancata insorgenza di fatica, durante questo tipo di attività, può invece determinare significativi danni muscolari: questa ipotesi, nota come ‘Cinderella Hypothesis’ suggerisce una importante ragione fisiologica della necessità di inserire adeguati periodi di pausa nelle attività altamente ripetitive” (Knardahl, 2005);
- intensità: “Punnett in un indagine trasversale condotta su lavoratori del settore automobilistico ha valutato l’intensità dell’esposizione ad attività che richiedevano movimenti ripetitivi e posture incongrue dell’arto superiore per mezzo di una scala da 0 a 25 punti suddivisa in quartili. La prevalenza dei disturbi dei segmenti spalla-braccio e mano-polso, clinicamente diagnosticati, mostrano un incremento dose dipendente sino al punteggio di diciotto”;
- esposizione al freddo: “sperimentalmente è stato dimostrato che attività lavorative con esposizione al freddo determinano una maggiore attivazione muscolare, una ridotta coordinazione e tempi più lunghi per espletare il compito lavorativo. Tali modificazioni possono causare o contribuire ad esacerbare le manifestazioni patologiche a carico degli arti superiori”.
- ripetitività: “la plausibilità biologica dell’azione della ripetitività come fattore di rischio è stata dimostrata sperimentalmente come fattore di rischio principale che come fattore di rischio modificante soprattutto se in combinazione con altri fattori di rischio, quali la forza e le posture incongrue”;
- durata: “per gli esposti per più di 20 ore settimanali ad attività che richiedono il mantenimento del polso in flessione i rapporti di prevalenza sono risultati 8.7 volte maggiori rispetto ai non esposti e circa 3 volte maggiori rispetto agli esposti fino a 20 ore settimanali”. E la limitazione dell’esposizione giornaliera a 4 ore “può ridurre il rischio di sindrome del tunnel carpale di 2-3 volte (De Krom)”;
- profilo temporale: “nelle attività lavorative altamente ripetitive che richiedono un impegno limitato di forza, a causa della loro bassa soglia di attivazione, vengono reclutate prevalentemente fibre muscolari di tipo I, più lente e meno affaticabili delle fibre veloci di tipo II. Il loro reclutamento, con un impiego limitato di forza, permette un’attività prolungata nel tempo, senza insorgenza di fatica muscolare. La mancata insorgenza di fatica, durante questo tipo di attività, può invece determinare significativi danni muscolari: questa ipotesi, nota come ‘Cinderella Hypothesis’ suggerisce una importante ragione fisiologica della necessità di inserire adeguati periodi di pausa nelle attività altamente ripetitive” (Knardahl, 2005);
- intensità: “Punnett in un indagine trasversale condotta su lavoratori del settore automobilistico ha valutato l’intensità dell’esposizione ad attività che richiedevano movimenti ripetitivi e posture incongrue dell’arto superiore per mezzo di una scala da 0 a 25 punti suddivisa in quartili. La prevalenza dei disturbi dei segmenti spalla-braccio e mano-polso, clinicamente diagnosticati, mostrano un incremento dose dipendente sino al punteggio di diciotto”;
- esposizione al freddo: “sperimentalmente è stato dimostrato che attività lavorative con esposizione al freddo determinano una maggiore attivazione muscolare, una ridotta coordinazione e tempi più lunghi per espletare il compito lavorativo. Tali modificazioni possono causare o contribuire ad esacerbare le manifestazioni patologiche a carico degli arti superiori”.
venerdì 24 febbraio 2017
IL MIO IMPEGNO PER L'ELEZIONE A DELEGATO DELLA CASSA GEOMETRI
LA LETTERA INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI
Caro collega,
dal 28 febbraio al 01 marzo saremo chiamati al rinnovo dei Delegati della Cassa Geometri, appuntamento molto importante per la nostra categoria.
Il sottoscritto si è formalmente candidato per l'elezione e Ti sottopone in allegato alcune considerazioni ed un programma di intenti nella eventualità dell'elezione già condiviso con alcuni colleghi.
Ometto "volutamente" ogni giudizio sulla lettera inviata dai tre Delegati uscenti sottolineando come la "fretta" nel voler rispondere al Presidente dell'Associazione del Perugino non li abbia neanche portati a sottoscriverla......
Mi sorge un dubbio Amletico: "ma è la cassa che vorremmo o quello che è stato fatto"?? lascio a Voi tutti l'ardua sentenza...........
Ti ringrazio anticipatamente se vorrai leggere la mia missiva e se condivisa avere il tuo apporto dandomi il voto
porgo cordiali saluti
GEOM. MORENO TINI
lunedì 20 febbraio 2017
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