venerdì 17 giugno 2016

AGGIORNAMENTO DEL TESTO UNICO 81/08 A GIUGNO 2016

Disponibile in rete il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato nell'edizione giugno 2016

AGGIORNAMENTI VERSIONE "GIUGNO 2016"
E’ stata pubblicata la versione aggiornata a giugno 2016 del testo unico sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Ministero del lavoro.
Ecco il dettaglio delle modifiche agli articoli introdotte in questa versione:
  • articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
  • articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
  • articolo 36 – Informazione ai lavoratori
  • articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • articolo 222 – Definizioni
  • articolo 223 – Valutazione dei rischi
  • articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
  • articolo 228 – Divieti
  • articolo 229 – Sorveglianza sanitaria
  • articolo 234 (comma 1) – Definizioni
  • articolo 235 – Sostituzione e riduzione
  • articolo 236 (comma 4) – Valutazione del rischio
Sono state anche apportate modifiche agli allegati:
  • allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • allegato XXV  (sezione 3.2) – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • allegato XXVI (sezioni 1 e 5) – Prescrizioni per la segnaletica  dei contenitori e delle tubazioni
  • allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi
Nella nuova versione, inoltre, vengono introdotti gli interpelli:
  • dal n. 6 al n. 10 del 2 novembre 2015
  • dal n. 11 al n. 16 del 29 dicembre 2015
  • dal n.1 al n. 4 del 21 marzo 2016
  • dal n. 5 al n. 10 del 12 maggio 2016
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche:

  • sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
  • corretti gli importi nella circolare 33/2009 circa la sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione
  • corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis
  • corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72
  • inserito un estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14
  • aggiornata, nelle copertine, la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni (in base agli aggiornamenti dei siti ministeriali)
  • corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del dm  11 aprile 2011 (in materia di verifiche periodiche successive alla prima)
  • inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (il link esterno).

venerdì 10 giugno 2016

Responsabilità del committente in caso di incidente mortale in cantiere: la Cassazione condanna il ilò Responsabile Lavori per omicidio colposo

La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di decesso di un operaio per caduta dall’alto in un cantiere “sotto soglia“, ossia un cantiere in cui è presente una sola impresa e l’entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno.
Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo i 2 committenti di un fabbricato; successivamente la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di uno dei due che risultava estraneo alle attività di cantiere e conferma la sentenza per l’altro committente.

Il giudizio della Corte di Appello di Napoli

La corte di Appello aveva condannato i due committenti per il reato di omicidio colposo, in quanto responsabili del decesso di un operaio avvenuto in un cantiere “sotto soglia” per una caduta dall’alto.
In particolare, il cantiere in questione risultava irregolare per una serie di motivi:
  • presenza di manodopera non autorizzata
  • mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
  • mancato allestimento di opere provvisionali
  • non era stato adottato il Piano di sicurezza (Pos)
Secondo la Corte era compito del responsabile dei lavori accertarsi della regolarità documentale dell’impresa appaltatrice, quindi assicurarsi che questa rispettasse la normativa in termini di sicurezza sul cantiere.
Pertanto i 2 committenti risultavano colpevoli per il reato di omicidio colposo.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da uno dei 2 committenti, in quanto costui non risultava partecipe all’attività di cantiere, ma era solo un finanziatore dell’opera.
Gli ermellini confermano la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” il committente ha la possibilità di designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.
Secondo la Corte, dunque,  era competenza del committente assicurarsi innanzitutto dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e verificare in corso d’opera che la stessa rispettasse gli obblighi di legge in termini di sicurezza.
Inoltre, era dovere del committente sospendere i lavori per tutelare la sicurezza degli operai e delle altre figure presenti sul cantiere, essendo evidente la non osservanza delle norme da parte dell’impresa.
La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente.
DI SEGUITO LA SENTENZA COMPLETA