venerdì 25 marzo 2016

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2016, n. 5233

Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione - Infortunio - Responsabilità del datore di lavoro - Risarcimento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2016, n. 5233


Con la sentenza n. 5233 del 16 marzo 2016, La Corte di Cassazione ha affermato come la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e la successiva formazione sulla sicurezza, non esime quest’ultimo dalla responsabilità in caso di infortunio accorso al lavoratore, qualora non abbia vigilato sull’utilizzo effettivo, da parte dei dipendenti, degli stessi DPI messi a disposizione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9.11.06 il Tribunale di Napoli condannava (...) s.p.A. a pagare a (...), a titolo risarcitorio dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro occorso il 9.1.98, la somma di euro 105.000,00 per danno esistenziale e biologico e quella di euro 23.000,00 per danno morale, il tutto oltre interessi.
Con sentenza depositata il 10.1.12 la Corte d’appello di Napoli riduceva a complessivi euro 105.000,00 il risarcimento dovuto al lavoratore, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Accertavano i giudici di merito che il (...) nell'eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio di un automezzo aziendale, era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all'occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre (...) S.p.A. affidandosi a due motivi.
(...) resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. per avere la sentenza impugnata ravvisato la responsabilità della società pur essendosi accertato che l'infortunio si era verificato sol perché il lavoratore - operaio tecnico - non aveva inforcato gli occhiali protettivi regolarmente fornitigli dall'azienda: obietta in proposito la ricorrente di aver adottato tutte le dovute cautele e cioè di aver formato professionalmente il lavoratore e di averlo informato circa i rischi del lavoro svolto, munendolo di occhiali protettivi e di lampade mobili, così rispettando sotto ogni aspetto il debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.; né - conclude il motivo - era necessaria una particolare vigilanza del lavoratore durante l'operazione svolta (lo svitamento d'un bullone), di estrema semplicità.
Analoga doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo mezzo, sotto forma di denuncia di vizio di motivazione circa l’asserito superamento della soglia di sicurezza, nonché circa l'obbligo di concreta vigilanza dell'operazione espletata dal dipendente infortunato e dell'uso, da parte sua, degli occhiali protettivi.

2 - I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.

I giudici di merito hanno ravvisato a carico della società una violazione dell'art. 2087 c.c. perché l’ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e perché l’azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero gli occhiali protettivi e i sistemi di illuminazione mobili messi a loro disposizione.
La società ricorrente contesta l'asserita necessità di vigilanza, in considerazione del livello di esperienza dell’infortunato e della semplicità dell'operazione che stava eseguendo.
Osserva questa Corte che è pur vero che in tema di responsabilità del datore di lavoro circa il mancato uso di mezzi personali di sicurezza la violazione dell'art. 4 lett. c) d.P.R. n. 547/55 (vigente all'epoca dell'infortunio per cui è causa) - che obbliga datori di lavoro, dirigenti e preposti a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione" - postula un accertamento che abbia riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai tipi di lavorazione ivi effettuati, all'entità del personale e ai diversi gradi di rischio (cfr, per tutte, Cass. n. 10066/94).
La sorveglianza dovuta da datori di lavoro, dirigenti e preposti non deve essere ininterrotta e con costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una discreta, seppure continua ed efficace, vigilanza generica, intesa ad assicurarsi, nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti.
Tale obbligo di vigilanza subisce un'ulteriore attenuazione, in base ad un principio di ragionevole affidamento nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provetta specializzazione dell'operaio munito di approfondita conoscenza d'una determinata lavorazione cui sia addetto da lungo tempo (v., ancora, Cass. n. 10066/94 cit.).
Nondimeno tale mera attenuazione - che, giova ribadire, è configurabile solo in ipotesi di lavoratore esperto, già adeguatamente formato professionalmente e informato dei rischi connessi alle mansioni assegnategli - non si identifica con la totale omissione di controllo, ravvisata nel caso di specie dai giudici di merito, circa l'uso di lampade mobili e occhiali protettivi, controllo ancor più necessario viste le condizioni di insufficiente illuminazione dell'ambiente di lavoro.
Né esime da tale obbligo la semplicità dell'operazione lavorativa, atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse, ma non pericolose e, per converso, altre anche semplici, ma con elevato livello di pericolosità.
Infine, quanto al superamento della soglia di rischio, si consideri che il fatto (l'avvenuto infortunio) vince l'ipotesi ventilata dalla ricorrente (l'inesistenza del superamento d'una soglia di rischio), di guisa che la sentenza impugnata non doveva motivare ulteriormente a riguardo.
Ove, poi, il senso della doglianza fosse quello per cui, vista la natura dell'operazione affidata al lavoratore, sarebbe stato da escludere a monte, in virtù di una cd. prognosi postuma, qualsivoglia obbligo di uso di mezzi personali di protezione e - quindi - di vigilanza datoriale sul loro concreto impiego, è appena il caso di notare che sì tratterebbe di congettura nuova e contraddittoria rispetto a tutta l'impostazione del ricorso, che insiste sull’avvenuta messa a disposizione degli occhiali protettivi, così riconoscendo la pericolosità della manovra eseguita dall’infortunato.

3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. (...), dichiaratosi antistatario.

domenica 13 marzo 2016

LA NOTA DEL MINISTERO DEL 10 FEBBRAIO 2016 - POS FORNITURA CALCESTRUZZO




POS IL CHIARIMENTO DEL MINISTERO PER LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO


Piano operativo di sicurezza: nessun obbligo per la fornitura di calcestruzzo

Ministero del Lavoro: esonerate le imprese che non partecipano in nessun caso alla posa in opera

mercoledì 9 marzo 2016

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8872


Movimentazione manuale dei carichi e lombalgia del lavoratore. Responsabilità di un preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8872

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 15/12/2015


Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava C.C. responsabile del reato di cui agli artt. 590 co. 2 e 3, 583 co. 1 e 2 c.p. perché nella sua qualità di preposto - responsabile reparto ricambi - della ditta “C.V.” per negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni, ed in particolare l'art. 2087 c.c., non adottava le misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi cagionando al lavoratore F.A. una lombalgia dalla quale derivava l’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per giorni 126. Concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, condannava il predetto alla pena di mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Assegnava alla parte civile una provvisionale di 5.000,00 euro.
Proposto appello, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere nei confronti del C.C. per essersi il reato estinto per prescrizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava l’imputato alla rifusione delle spese di giudizio della parte civile.
In particolare i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato sulla base di una serie di risultanze documentali e testimoniali (in particolare le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle di altri dipendenti sentiti come testi). Da tali risultanze, infatti, è emerso che il C.C., figlio del titolare, rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Il C.C., in altri termini, si deve considerare preposto e, quindi, destinatario di una posizione di garanzia: di conseguenza, nello specifico, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, secondo quanto dichiarato dal F.A., lo stesso gli chiese di aiutare un collega, tale D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”. Con tutta probabilità il pezzo era del peso di 60-70 Kg, poiché secondo le testimonianze degli altri dipendenti della ditta, il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque, anche partendo da tale valore, il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare. 
Orbene, sempre secondo le dichiarazioni del F.A., egli, alla richiesta del C.C., rispose che non poteva perché le sue condizioni di salute non glielo consentivano e l’odierno imputato lo minacciò di licenziarlo se non avesse svolto il lavoro richiesto. Di conseguenza, il F.A. trasportò il pezzo indicatogli dal C.C. assieme al collega riportando la suddetta lesione lombare così come risulta anche dal certificato INAIL del 13.04.06 ove si legge che il predetto dovette abbandonare il lavoro perché colto da un violento dolore lombare mentre sollevava un peso.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione di norme sostanziali e processuali in materia di formazione della prova; vizio di motivazione e presenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità del C.C..
In sostanza la difesa sostiene che la Corte di appello abbia fondata la ritenuta responsabilità del C.C. su elementi fallaci a cominciare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La Corte di appello, nota la difesa, ha ritenuto credibile il F.A. perché le sue affermazioni sarebbero state rese nell’immediatezza dei fatti e, poi, confermate in dibattimento nonché per la presenza di riscontri.
In realtà ciò, secondo il difensore, non corrisponde al vero dal momento che il certificato del Pronto Soccorso e la segnalazione all’INAIL risalgono al 17 maggio 2006 cioè un mese dopo la data del presunto infortunio indicata nel 13 aprile 2006. In particolare la certificazione INAIL risale, a detta della difesa, al 19 maggio. Ciò significa che non vi è stato alcun effettivo “riscontro medico immediato” dell’infortunio.
Dunque, conclude la difesa, poiché non vi è immediatezza, nessuno ha assistito all’accaduto e i suddetti certificati non possono considerarsi riscontri delle dichiarazioni del F.A., manca la prova che il presunto infortunio sia effettivamente conseguenza dell’evento “presuntivamente accaduto il 13 aprile”. Sebbene tale profilo fosse stato oggetto dei motivi di appello, la Corte territoriale non ha fatto chiarezza sul punto.
Ancora, quanto al peso degli assali, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Invero, afferma la difesa, il teste non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG.
Dunque anche quest’ulteriore riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, alla luce di una più attenta analisi delle risultanze istruttorie, risulta inesistente, con la conseguenza che vengono meno tutti gli elementi sui quali il giudice di appello ha fondato la attendibilità della ricostruzione riportata dal F.A..
Orbene, se così stanno le cose, prosegue il ricorrente, la sentenza impugnata diviene illogica e contraddittoria in quanto “non si può sostenere la credibilità di un teste (la persona offesa) su elementi che non ci sono in atti o, meglio, sono diversi ed opposti rispetto a quanto in motivazione i giudici affermano
2) Inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità.
La difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbia richiamato le SIT del D.D. poi non sentito in dibattimento perché divenuto irreperibile. Atto inutilizzabile ma posto dalla Corte territoriale alla base della notizia di reato.
Se un atto è inutilizzabile, osserva la difesa, non deve neppure essere richiamato, altrimenti sorge il dubbio che non solo il giudicante lo abbia letto ma anche che ne abbia ricavato delle conclusioni con ciò violando le regole fondamentali in tema di formazione della prova: se un elemento è inutilizzabile da esso non si può trarre alcun convincimento neppure in via indiretta.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge quanto all’individuazione del soggetto responsabile.
La difesa afferma che, anche qualora il F.A. fosse effettivamente rimasto infortunato nelle circostanze e secondo le modalità da lui descritte, le conseguenze dannose dovrebbero legarsi al fatto che lo stesso non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa. Dunque, continua la difesa, “è ininfluente chi abbia dato l’incarico di alzare l’assale: il punto è che il F.A. non doveva trovarsi in quel posto di lavoro”. E di ciò dovrebbe rispondere il datore di lavoro e non l’odierno imputato. Di conseguenza la “condotta astratta/ipoteteca di cui al capo di imputazione non solo non è stata accertata in dibattimento ma non è neppure astrattamente imputabile al C.C.”.

Diritto

Il ricorso è infondato nella misura in cui il ricorrente, tramite la deduzione di vizi di legittimità, cerca di ottenere in questa sede una valutazione degli elementi di prova ulteriore e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito; operazione, quest’ultima, come è noto preclusa al giudice di legittimità salvo il caso in cui le argomentazioni impiegate nell’impugnata pronuncia risultino del tutto illogiche e contraddittorie. Circostanza che non ricorre, però, nel caso di specie.
Difatti, quanto alla prima doglianza inerente la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, occorre innanzitutto precisare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis Cass. Sez. Un. 41461/2012 RV 253214; Cass. Sez. V n. 1666/2014 RV 261730).
Tale verifica particolarmente rigorosa deve ritenersi effettuata nel caso di specie come risulta dalla motivazione della sentenza ove la Corte di appello ha precisato come la dichiarazione del F.A. risultassero credibili in quanto non intrinsecamente contraddittorie o affette da vizi logici e sempre riportate allo stesso modo (durante le indagini ed in dibattimento).
In particolare merita ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica e che non può essere rivalutata in sede di legittimità; ciò salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Contraddizioni che, come già detto, non ricorrono nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre svolgere alcune precisazioni quanto alla assenza di riscontri lamentata dalla difesa. Quanto all’asserita mancanza di riscontri medici immediati la sentenza di appello richiama il certificato INAIL nel quale si attesta un fatto espressamente ascritto alla data del 13 aprile 2006 (data in cui il F.A. colloca l'infortunio): alle ore 10:30 lo stesso dovette lasciare il lavoro perché colto da un improvviso dolore lombare mentre sollevava un peso. Orbene non solo c’è perfetta corrispondenza temporale tra il certificato e quanto narrato dal teste ma la diagnosi riportata nella certificazione è del tutto compatibile con il sollevamento di un carico eccessivo. Del resto, precisa giustamente la Corte di appello, non si comprende con quale altra modalità alternativa il F.A. si possa essere procurato la lesione in questione.
Ancora con riguardo al peso dell’assiale spostato, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Dunque con tutta probabilità il pezzo effettivamente spostato era del peso di 60-70 Kg, poiché il F.A. parla di un grosso pezzo, cioè di peso superiore rispetto alla media dei pezzi normalmente movimentati. In ogni caso secondo le testimonianze degli altri dipendenti (tra cui il teste M.), il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare.
Orbene, secondo la difesa il M. non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG. La difesa, però, non allega il verbale della deposizione a sostegno di tale assunto ma si limita a riportare tra virgolette alcune frasi del teste del tutto decontestualizzate. Con ciò non soddisfacendo l’onere di allegazione derivante dal principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto alla doglianza relativa al richiamo fatto dalla Corte alle SIT del D.D. è appena il caso di precisare che il giudice di appello è ben consapevole dell’inutilizzabilità in dibattimento e, quindi, ai fini della propria decisione delle dichiarazioni in questione. Ciò emerge in maniera evidente dal tenore letterale dell’inciso oggetto di censura: la Corte territoriale, infatti, si limita ad affermare “pare, peraltro, che il D.D. sia stato sentito a SIT ed anche sulla base delle sue dichiarazioni, pur non utilizzabili in dibattimento, il funzionario dell’ASS abbia redatto la CNR”. Da tale affermazione si evince come la Corte di appello non solo non abbia utilizzato ma neppure abbia avuto modo di leggere le suddette SIT come vorrebbe, invece, far pensare la difesa.
Al pari infondata risulta anche l’ultima doglianza relativa all’individuazione del soggetto responsabile.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, infatti, la Corte di appello nel ritenere l’imputato responsabile dell’infortunio verificatesi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, tale normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. In particolare l'art. 1 co. 4 bis Dlgs. allora vigente prevede che siano obbligati all’osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
Orbene sul punto la Corte ha precisato che il C.C. rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Egli rivestiva la posizione, appunto, di preposto.
Di conseguenza il C.C., nel caso di specie, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, lo stesso chiese al F.A. di aiutare il collega D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”, cioè di peso probabilmente superiore ai 40 Kg (e comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori superava la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare).
Dunque è evidente l’omissione da parte del C.C. delle cautele previste dalla legge; cautele che gli avrebbero imposto di non adibire il F.A. a quel tipo di operazione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino. Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi (Cass. Sez. IV n. 12251/2014 RV 263004).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15 dicembre 2015.

mercoledì 2 marzo 2016

L’’Inps da una definizione di unità produttiva

Circolare n. 197/2015 che illustra i trattamenti di integrazione salariale ordinaria previsti dal D.L.vo n. 148/2015


Al punto 1.4 da una nozione di Unità produttiva
Come indicato nel precedente paragrafo, il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva. Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare.
Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva: 
- per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni; 
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili); 
- per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale; 
- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze. 
Appare quindi necessario fornire alcuni elementi e indici che possano indentificare, nell’assetto complessivo di un’impresa, la presenza di una unità produttiva, attraverso anche le disposizioni e le prassi già in uso. 
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano unaorganizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881). 
Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemento della sezione del flusso UniEmens. Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero). A partire dalla data di emanazione della presente circolare, pertanto, l’apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell’elemento sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell’allegato tecnico. Risulta, pertanto, superata ogni diversa indicazione fornita al riguardo. Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento . Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali. In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento, alla validazione e all’esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ASL VENETO

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro

CHECK LIST 1

Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro

Ver. 6 del 15/04/2014
Premessa
Questa check list è stata predisposta nello spirito dell’intesa sulle linee guida in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito dalla legge 4-aprile-2012 n° 35.
Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa. La
linea guida prevede che le amministrazioni che effettuano la vigilanza facciano conoscere
l’oggetto dei loro controlli e forniscano risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli utenti (aziende e cittadini), assicurandone la più ampia diffusione.
Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti allo SPISAL attraverso lo sportello informativo all’indirizzo sportelloSPISAL@ulss.tv.it; ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito tematico dedicato allo SPISAL, all’indirizzo
http://www.ulss.tv.it/Minisiti/spisal.html, consultando la pagina SPORTELLO INFORMATIVO
e la pagina dedicata alle Domande Frequenti (FAQ).
CONTENUTO
Questa check list elenca i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso.
Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul
lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali,
nei controlli effettuati dallo SPISAL.
In altri documenti, presenti nel sito tematico, sono/saranno indicate le modalità di effettuazione dei controlli e le richieste di documentazione effettuate di routine durante i
controlli ispettivi.
NOTA BENE 1: i documenti contrassegnati dal simbolo (!) sono obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività. L’obbligatorietà degli altri documenti, non individuati da questo simbolo, dipende dall’effettiva presenza di una condizione particolare che sarà specificata nelle note per ciascuna voce della lista.
NOTA BENE 2: alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell’unità locale a cui si riferisce il documento, o in cantiere, a disposizione del personale che effettua la vigilanza. L’indisponibilità degli stessi presso l’unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.
NOTA BENE 3: il contenuto di questa check list riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).
Pag. 1
Ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08:
o Obbligo di usare attrezzature conformi al titolo III del D.Lgs 81/08
o Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli
correttamente
o Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto
o Facoltà di effettuare la sorveglianza sanitaria
o Facoltà di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
NOTA BENE 4: in alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un unico documento abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.
INDICE DELLA CHECK LIST
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
5. REGISTRO DEGLI INFORTUNI
6. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
7. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
8. DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
9. GESTIONE DELLE EMERGENZE
10. CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
11. REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE
Pag. 2

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
coordinamento tecnico interregionale
gravidanza. Le lavoratrici devono
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di incidenti rilevanti, integrando il
Pag. 4
(*) Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni
D.Lgs 81/08:
art. 236
Obbligatoria quando sono presenti
agenti cancerogeni o mutageni.
La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni.
Vedi documento
valutazione dei rischi.
In ogni caso almeno ogni tre anni.
(*) Valutazione dell’esposizione ad amianto con eventuale misura dell’esposizione
Legge 257/92
D.M. 06/09/1994
D.Lgs 81/08:
art. 249
art. 253 comma 1
L’uso dell’amianto è vietato; l’attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del
1992 o ad attività di bonifica.
Vedi documento valutazione dei rischi
(*) Valutazione della
movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici
di esposizione (inclusi i
movimenti ripetuti)
D.Lgs 81/08:
art. 168
Allegato XXXIII
Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi.
Vedi documento valutazione dei rischi
(*) Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive.
Documento sulla protezione contro le esplosioni.
D.Lgs 81/08:
art. 290 art. 294
Obbligatoria quando vi è la
possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
Vedi documento valutazione dei rischi
(*) Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici
D.Lgs 81/08:
art. 271
Obbligatoria quando c’è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell’art. 271.
Vedi documento
valutazione dei rischi.
In ogni caso almeno ogni
tre anni.
(*) Autorizzazione all’uso di
agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.
D.Lgs 81/08:
art. 270 comma 1
Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)
Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione
Verbale della riunione periodica sulla sicurezza
D.Lgs 81/08:
art. 35
Obbligatoria in tutte le aziende e
unità produttive con più di 15 dipendenti.
Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.
Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio.
(*) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
D.Lgs 81/08:
art. 26 (in particolare commi 3- 3bis – 3ter)
Allegato XI
Sono sempre obbligatori, in
presenza di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale.
L’elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di
lavoro committente, ad esclusione: dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI
Prima di attivare l’appalto, il contratto d’opera o di somministrazione
Pag. 5
Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile
LEGGE 257/92
art. 12 comma 2
DM 06/09/1994
Punto 4 “Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione”
Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile.
Deve essere effettuato dal proprietario dell’immobile
Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile
Attestazione presentazione della SCIA ai VV.F.
Certificato Prevenzione
Incendi (cat. C)
DPR 151/11
D.Lgs 139/06
Capo III
Obbligatorio nelle attività soggette
(allegato 1 DPR 151). Sono escluse le attività che rientrano nel rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso) che rispondono ad altre norme (DLgs
334/99 art. 8 – rapporto di sicurezza). Per le categorie B e C è necessario anche l’esame del progetto
- per i nuovi impianti
- quando vi è un aggravio del rischio dovuto alle modifiche;
per la categoria A è sufficiente la
SCIA.
Per la categoria C i controlli dei VV.F avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI, per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi.
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio attività o della modifica agli impianti.
La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
Tutta la documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi
D.Lgs 81/08:
art. 30 art. 300
D.Lgs 231/2001
L’adozione dei modelli è facoltativa.
Può avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società in
caso di infortunio o malattia professionale.
L’adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento
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3. DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
(!) Nomina RSPP
D.Lgs 81/08:
art. 17 comma 1 lett. B)
art. 31 - 32 – 33 - 34
Nei casi previsti dall’art. 34 può essere il datore di lavoro
Prima di iniziare l’attività.
Nomina ASPP
D.Lgs 81/08:
art. 31 - 32 – 33
Non è obbligatorio designare gli ASPP
in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell’azienda (c. 2 art. 31)
Quando si realizzano le condizioni per la nomina
Nomina Medico competente
D.Lgs 81/08:
art. 18 – 38 – 39 - 41
La nomina del medico competente è
obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38.
Prima di iniziare l’attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva
Verbale di elezione o designazione del RLS
D.Lgs 81/08:
art. 47-48-49-50
Eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell’ambito delle
rappresentanze sindacali nelle
aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale.
In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art.
49).
Contestuale all’elezione o designazione.
(!) Attestato di
comunicazione del nominativo del RLS
all’INAIL (o assenza del
RLS)
D.Lgs 81/08:
art. 18 comma 1 lett. aa)
La comunicazione all’INAIL è prevista in via telematica.
In caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo
del RLS in carica.
(!) Designazione
addetti squadra antincendio
D.Lgs 81/08:
art. 18 comma 1 lett. b)
art. 43
I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)
Prima di iniziare l’attività
(!) Designazione
addetti al primo soccorso
D.Lgs 81/08:
art. 18 comma 1 lett. b)
art. 43-45
I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)
Prima di iniziare l’attività
Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall’art. 17)
D.Lgs 81/08:
art. 16
La delega deve essere accettata dal
delegato e non esclude l’obbligo di vigilanza da pare del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.
La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.
Subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro
(escluse quelle previste dall’art. 17)
D.Lgs 81/08:
art. 16 comma 3bis
La subdelega deve essere accettata
dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l’obbligo di vigilanza da pare del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub deleghe
La subdelega è una facoltà che può essere esercitata
in qualsiasi momento.
Pag. 7
4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Documento
Riferimento normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
(!) Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)
D.Lgs 81/08:
art. 34 commi 2 e 3
Accordo Conferenza
Stato Regioni del
21/12/2011
Accordo Conferenza
Stato Regioni del
25/07/2012
Corso di durata variabile 16-32-48 ore
in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell’accordo 21/12/2011).
Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra).
Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro:
- che hanno già frequentato corsi conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997
- esonerati dall’art. 95 del D.Lgs
626/94
- in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).
Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività per le nuove attività.
Aggiornamento
quinquennale
(!) Attestato di
formazione del lavoratore o del
consulente esterno che
svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)
D.Lgs 81/08:
art. 32
Accordo Conferenza
Stato Regioni del
26/01/2006 e s.m.i.
La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.
I titoli devono essere posseduti prima della nomina.
L’aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione dell’ASPP
D.Lgs 81/08:
art. 32
Accordo Conferenza
Stato Regioni del
26/01/2006 e s.m.i.
La designazione di ASPP non è
obbligatoria.
La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO). Per l’ASPP sono previsti soltanto i moduli A e B.
I titoli devono essere posseduti prima della nomina.
L’aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
D.Lgs 81/08:
art. 37 (in particolare commi 10-11)
Obbligatorio se è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività produttiva.
L’aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.
Dopo l’elezione o la designazione
Aggiornamento in base
alla contrattazione collettiva nazionale.
(!) Attestato di formazione degli addetti alla squadra
antincendio ed emergenze
D.Lgs 81/08:
art. 37 (in particolare comma 9)
DM 10/03/1998
In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell’unità produttiva
(basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc..
Prima della designazione
Pag. 8
chiuso aperta al pubblico > 5000 m , metropolitane;
classificazione dell’azienda in funzione
durata minima è rispettivamente di 12-

Pag. 9
artt. 3 comma 12-bis, 71
Pag. 10
LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale
D.Lgs 81/08:
Artt. 63, 66, 121
Allegato IV, punto 3
DPR 177/2011
Il lavoro può essere svolto solo da
imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti
requisiti:
- presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%.
- formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento
In caso di lavori in appalto:
- informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno
Prima dell’effettuazione dei lavori
Altre abilitazioni previste da norme speciali.
Ad esempio:
- Patentino gas tossici
- Patentino conduzione
caldaie
- Soggetti abilitati ad operare su parti in tensione
Questa sezione è in stato di bozza

5. REGISTRO DEGLI INFORTUNI
unico:
Pag. 11
6. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
si applica se: sono obbligatorie l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
Invio al medico competente dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
entro le scadenze
previste dal protocollo
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g)
art. 41
I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Prima della scadenza della
precedente idoneità o del cambio mansione o dell’inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).
Comunicazione al
medico competente della cessazione del rapporto di lavoro
Eventuale richiesta di
visita di fine rapporto di lavoro
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. G.bis)
art. 41 comma 2 lett. e)
E’ necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)
Prima della cessazione del rapporto di lavoro
Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.
D.Lgs. 81/08
art. 41 comma 4
art. 18 comma 1 lett. g)
Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza)
Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza)
Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)
Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l’effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall’accordo 30/10/2007.
Prima di avviare il lavoratore alla mansione
Periodicità minima dei controlli droghe annuale
Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g)
art. 25 comma 1 lett. c)-d)
La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro
Istituita alla prima visita ed
aggiornata dopo ogni visita o variazione delle
condizioni di esposizione ai rischi
Protocollo della sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g)
art. 25 comma 1 lett. b)
Il medico elabora il protocollo in
funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di
lavoro e dell’esito dei sopralluoghi
periodici in ambiente di lavoro.
Dopo il conferimento dell’incarico al medico competente
Valutazione collettiva e
anonima dell’esito della sorveglianza sanitaria.
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g)
art. 25 comma 1 lett. i)
Presentazione in forma scritta in
occasione delle riunioni previste dall’art. 35.
Annuale
Contributo del medico competente all’organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g)
art. 25 comma 1 lett. a)
Il medico competente DEVE fornire
indicazioni sull’organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003.
Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di
prevenzione e protezione per le parti
di sua competenza.
Dopo il conferimento dell’incarico al medico competente
Pag. 12
Documentazione del
sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro,
nei cantieri o
valutazione del POS
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2
Il medico competente ha l’obbligo di
effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che
sia esaminato il POS invece di
effettuare il sopralluogo.
Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)
Giudizio di idoneità dei
lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l’esecuzione dei test per la tossicodipendenza)
D.Lgs. 81/08
art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis
Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.
Dopo ogni visita
7. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
(*) Istruzioni d’uso Libretto di manutenzione
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 4 lett. a)-2
D.Lgs 17/10
Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE
Ove necessario, corredano l’attrezzatura
Libretto di prima omologazione
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 11
Art. 13
Allegato VII
Prima verifica richiesta a INAIL (ex ISPESL); se non effettuata entro 60 giorni può essere richiesta a ASL (in Veneto ARPAV) o soggetti pubblici e privati – vedi art. 13
Alla prima installazione
Registrazione delle verifiche periodiche allegato VII
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 11
Art. 13
Allegato VII
D.M. 11 aprile 2011
Circolari Min. Lav.
- 18/2013
- 11/2012
- 23/2013
Richiesta ad ASL (in Veneto ARPAV)
o soggetti pubblici e privati –
vedi art. 13
Frequenza indicata in allegato VII
Registro di controllo
delle attrezzature
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 4 lett. b)
Obbligatorio per le attrezzature ove è
previsto
(!) Dichiarazione di conformità degli impianti
Legge 248/05
DM 22/01/2008
Rilasciata dall’installatore dell’impianto
Prima della messa in esercizio
(!)(*) Verifiche impianti:
- Di protezione dalle scariche atmosferiche
- Messa a terra di impianti elettrici
- Impianti elettrici con pericolo di esplosione
D.Lgs 81/08
Art. 86
DPR 462/2001
La verifica periodica può essere richiesta all’ARPAV o a soggetti individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
L’ARPAV effettua verifiche a campione sugli impianti elettrici dopo la messa in esercizio;
per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, effettua la prima verifica procede all’omologazione.
Entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPESL) ed all'ARPAV territorialmente competenti.
Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale

Pag. 13
(*) Verbale di controllo
iniziale dopo l’installazione e dopo ogni montaggio per le
attrezzatura la cui
sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 8 lett. a) Art. 71 commi 9-10
Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni.
L’ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.
Alla prima installazione
Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere
(*) Documentazione
dei controlli periodici o straordinari secondo le
indicazioni del
fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi
D.Lgs 81/08
Art. 71 comma 8 lett. b) Art. 71 comma 9-10
Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni.
L’ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.
Periodicamente (indicazioni fabbricante o buona tecnica o prassi)
Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall’allegato V
D.Lgs 81/08
Art. 72 comma 1
Obbligatorio per le attrezzature non
CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.
Prima della vendita, noleggio o concessione
Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei
lavoratori incaricati (e adeguatamente formati)
D.Lgs 81/08
Art. 72 comma 2
Obbligatorio per le attrezzature
noleggiate o concesse in uso SENZA OPERATORE.
L’attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso.
La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.
Prima del noleggio o della concessione
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
(*) Valutazione di
Idoneità
Dei DPI
D.Lgs 81/08
Titolo III – Capo II
(In particolare, art. 77-79) Allegato VIII
DM 02/05/2001
E’ inclusa nel documento di valutazione dei rischi.
Per i DPI non compresi nel DM, si possono utilizzare, per analogia, le
indicazioni delle norme UNI EN
Prima della fornitura dei
DPI
Verbali di consegna dei
DPI ai lavoratori
La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa; tuttavia
è opportuno documentare l’avvenuta consegna.
Dichiarazione di conformità (tutte le categorie)
e/o
certificazione dei DPI (II
e III categoria)
- Istruzioni del DPI in
lingua italiana
D.Lgs 81/08
art.76 c.1 art. 77
Dovrà essere prodotta la
certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE così come recepita mediante il D.lgs 475/92 in funzione delle 3 categorie dei DPI.
Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e
piccoli imprenditori, soci di società
semplici agricole, lavoratori a domicilio.
Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.
Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.
Pag. 14
9. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
(*) Piano di emergenza
D.Lgs 81/08:
artt. 43-46
DM 10/03/1998
Obbligatorio nelle aziende con oltre
10 dipendenti; incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall’art. 3 comma del DM
10/03/2010 (soggette a controllo dei
VV.F vedi DPR 151/11).
La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.
Prima di iniziare l’attività
10. CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
Designazione del responsabile dei lavori
D.Lgs 81/08:
art. 89 comma 1 lettera c)
Facoltativo: il committente può
delegare i propri obblighi.
Designazione del
coordinatore per la progettazione
D.Lgs 81/08:
art. 90 comma 3
Obbligatorio in caso di presenza
prevista di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Contestuale all’incarico di progettazione.
Designazione del
coordinatore per l’esecuzione
D.Lgs 81/08:
art. 90 comma 4
Obbligatorio in caso di presenza
prevista di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Prima dell’affidamento dei lavori.
(*) Piano di sicurezza e coordinamento PSC
D.Lgs 81/08:
art.100
Obbligatorio in caso di presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Redatto dal coordinatore per la progettazione (o
dal coordinatore per l’esecuzione - art.
92 comma 2)
Durante la progettazione dell’opera.
(!)(*) Piano Operativo
di Sicurezza POS delle aziende affidatarie, esecutrici (anche
familiari)
D.Lgs 81/08:
art. 96 comma 1 lettera g)
art. 101 comma 3
art. 17 comma 1 lettera a)
Obbligatorio: redatto dai datori di lavoro di ogni impresa esecutrice.
Trasmissione al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori.
(!) Documentazione
relativa alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle
aziende esecutrici e
affidatarie e dei lavoratori autonomi.
D.Lgs 81/08:
art. 90 comma 9 lettera a)
allegato XVII
Obbligatorio: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, DUVRI e autocertificazione. Se lavori superiori a
200 uomini-giorno o se presenti rischi particolari (allegato XI) applicare le modalità previste dall’allegato XVII.
Trasmissione al committente o al responsabile dei lavori prima dell’incarico.
(*) Notifica preliminare
D.Lgs 81/08:
art. 99
Obbligatorio per lavori superiori a
200 uomini-giorno o con presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea. Inviare allo Spisal e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Una copia va affissa in maniera visibile presso il cantiere.
Prima dell’inizio dei lavori.
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Art. 136 commi 1 e 6
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demolizione o rimozione di materiali
11. REGISTRI E COMUNICAZIONI VARIE
Documento
Riferimento
normativo
(da consultare per maggiori dettagli)
Note
Tempi
Registro degli esposti a cancerogeni
D. Lgs 81/08:
Art. 243
Per ciascun lavoratore esposto va
indicata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno, il valore dell’esposizione, ove noto. Consegna copia del registro all’ISPESL e all’ASL (SPISAL).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.
Al momento dell’istituzione (inizio attività con esposizione)
Al momento della cessazione
Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni
D. Lgs 81/08:
Art. 243 commi 3 e 8
Il datore di lavoro comunica ai
lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio Comunica le variazioni a ISPESL e ASL (SPISAL)
A richiesta
Ogni 3 anni
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Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti dalla normativa
D.Lgs 81/08
Art 18 lett. s)
Art 50 comma1 lett b;c;d
Art 35
Art 37
Art 29 comma 2
Art 63 comma 5
Art 102 comma 1
Art 241 comma 1
Art 254 comma 3
La consultazione è obbligatoria per:
Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda
Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente
Art 50 lett d: organizzazione della formazione
Art 35: riunione periodica annuale
Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici
Art 102: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall’impresa esecutrice
Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni
Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse
Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di
riposo in base all’impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche
Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria (art 254)
Prima di attuare ciascun adempimento
Comunicazioni
all’organo di vigilanza in merito all’uso di agenti biologici di categoria II e III
D.Lgs 81/08:
Art. 269 comma 1
Deve contenere i dati identificativi dell’azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
Almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori
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Comunicazione appartenenza dell’azienda al gruppo A ai fini
dell’organizzazione del primo soccorso
D.M. 388/03
Appartengono al gruppo A
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7,
28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive
ed altre attivita' minerarie definite dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente
ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al momento dell’inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore)
Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell’anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto
Legge 257/92:
Art. 9
Le imprese che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL (SPISAL), nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di
smaltimento o di bonifica;
b) le attività' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela
dell'ambiente.
Entro febbraio di ciascun anno
Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili
Legge 257/92:
Art. 12 commi 5 e 2
DM 06/09/1994
Punto 4 “Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione”
La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell’immobile.
Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica
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